27 Mar Religione a scuola: si cambiano le scelte solo entro giugno
di Davide Babboni con la collaborazione di Tito Pasini
Se la nostra Costituzione non avesse l’articolo 7 (quello che riconosce i Patti Lateranensi) saremmo uno stato laico.
Invece era molto più laico Il Regno di Sardegna nel 1850, dopo le leggi Siccardi che abolirono i privilegi del clero cattolico e che Torino celebra con un obelisco in piazza Savoia, unico monumento alla laicità in Italia.
Come conseguenza dell’articolo 7 abbiamo la regolamentazione, tra le altre cose, nell’ordinamento scolastico, dell’insegnamento della religione cattolica (IRC).
Le norme dei patti lateranensi del 1929 firmati da Mussolini e quelle relative alla loro revisione del 1984-85 sottoscritti da Bettino Craxi (con buona pace del “suo” Garibaldi), rimangono saldamente radicate nella Costituzione Italiana, quindi difficilmente modificabili.
Attualmente gli insegnanti di religione sono circa 16.500; l’idoneità all’insegnamento viene rilasciata discrezionalmente dal vescovo della Diocesi, per il tramite un apposito ufficio della curia, che si occupa della scuola. Di fatto lo Stato non ha potere di intervento sulla scelta del vescovo, si limita ad assegnare la cattedra e a stipendiare gli insegnanti (l’importo approssimato complessivo è tra i cinquecento e i seicento milioni, prelevati dal bilancio statale e non dall’8 per mille). Poiché le diocesi vescovili sono oltre duecento, più del doppio delle province, le due circoscrizioni territoriali, quella civile e quella religiosa, possono sovrapporsi.
Mentre gli insegnanti statali di tutte le altre discipline hanno un trattamento leggermente diverso tra le scuole secondarie di primo grado (medie) e quelle superiori di secondo grado, questo non vale per gli insegnanti di religione, i quali, dal punto di vista stipendiale, sono inquadrati al massimo livello. La differenza media è di circa 100 € al mese, variabile anche secondo l’anzianità di servizio.
Hanno la possibilità di svolgere questo servizio stipendiato dallo Stato solo gli insegnanti scelti dalla Chiesa Cattolica, quelli di altre confessioni religiose devono ricorrere a risorse proprie, magari derivanti dall’otto o dal cinque per mille.
Pur nella difficoltà di avere statistiche precise, possiamo dire che, con differenze di gradi d’istruzione e regionali, tendenzialmente le scelte di non avvalersi dell’ IRC, soprattutto per la scuola secondaria di secondo grado, sono circa il 25%. Per questi studenti ci sono varie opzioni, tranne quella di allontanarsi dalla scuola a meno che si tratti della prima o dell’ultima ora di lezione. Quanto ai maggiorenni possono in qualunque ora.Chi rimane , dunque necessita della presenza di un’insegnante, o per fare lezione o per la sorveglianza del minore, insegnante che deve essere retribuito. Quindi, nello stesso orario, alcuni alunni di una classe qualsiasi partecipano all’IRC, altri all’ora alternativa, mentre altri ancora, una minoranza escono di scuola. Ne consegue che un’ora di lezione di IRC comporterebbe circa il doppio del costo di una lezione normale. I dirigenti scolastici sono molto abili in escamotages organizzativi che riducono tali costi, che si possono prudentemente stimare in 1,5 volte i costi della singola ora di lezione ordinaria. Quindi il costo complessivo annuale si può stimare di approssimativamente 800 milioni di euro.
C’è però un piano ancora più importante di quello economico, quello dei diritti assoluti, che fanno capo all’articolo 3 della Costituzione, ovvero la possibilità di non usufruire dell’IRC e di sostituirlo con attività didattiche alternative (perché non venga meno il diritto all’istruzione ai sensi dell’articolo 9, dell’accordo di revisione del concordato Lateranense, del 1984). Verrà quindi costituita una classe di IRC anche con la presenza di un solo studente. In questi casi la scuola può istituire classi integrate da studenti di classi diverse, ma posso testimoniare (chi scrive è stato dirigente scolastico) che nei fatti questo è praticamente impossibile, vista la difficoltà ad armonizzare le ore a disposizione dei vari insegnanti e delle varie classi.
Nonostante le sentenze della Corte costituzionale, (n.203/1989)) e del Consiglio di Stato (n.4634 del 2018), la norma prevede ancora che la scelta da parte degli studenti della scuola superiore, che possono effettuarla senza l’autorizzazione dei genitori, debba essere presentata in anticipo sull’anno, di norma a giugno, e non possa essere revocata per tutto l’anno scolastico successivo. Si tratta di una evidente forzatura a scopo organizzativo: la libertà soggettiva non ha limiti temporali temporali. La prassi però spesso non tiene conto degli alti pronunciamenti della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, che stabiliscono come ordinatorio e non perentorio, ovverosia modificabile tramite una procedura semplice, il momento del cambio della scelta che può avvenire in entrambi i sensi: aderendo o revocando l’adesione.
A chi scrive è successo di dover cercare assieme alla curia, soluzioni in precario equilibrio tra legalità e legittimità per permettere agli studenti di operare una nuova scelta. I casi di questo tipo non sono molti, ma i diritti valgono anche per un’unica persona, ed esistono anche quando e sono difficilmente esigibili.