30 Apr Obiezione di coscienza e servizio militare: è possibile una dichiarazione preventiva?
di Davide Babboni con la collaborazione di Tito Pasini
Di fronte al fantasma della guerra e a quello dell’ingiustizia, tutti noi viviamo la frustrazione dell’impotenza: nel desiderio, spesso vano, di essere utili, di poter cambiare le cose, e nella mancanza di strumenti per contribuire positivamente. Questo articolo vuole essere un umile tentativo di far riflettere il lettore sul tema dell’intervento e dell’obiezione, mettendo a confronto il diritto del singolo con il dovere della collettività. È inoltre nostra intenzione contribuire, con altri articoli, a una riflessione sulla possibilità di resistere attivamente a questa degenerazione bellicista.
La possibilità di presentare una dichiarazione preventiva di obiezione di coscienza, in vista di un eventuale ripristino del servizio militare obbligatorio, solleva una questione complessa ma tutt’altro che teorica. A prima vista, infatti, il problema potrebbe sembrare privo di fondamento, dal momento che in Italia il servizio di leva non è attualmente in vigore. Tuttavia, è importante ricordare che esso non è stato abolito, bensì soltanto sospeso a partire dal 1° gennaio 2005. Ciò significa che, almeno in linea teorica, potrebbe essere reintrodotto in qualsiasi momento, anche attraverso strumenti normativi straordinari.
In uno scenario di questo tipo, potrebbe risultare difficile — se non impossibile — seguire le procedure ordinarie per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza, che da anni non vengono più utilizzate. Su questa base, alcuni movimenti, tra cui il Movimento Nonviolento e il Movimento Internazionale della Riconciliazione, sostengono la legittimità di una dichiarazione preventiva, da indirizzare a diverse autorità, tra cui il Presidente della Repubblica. Tali organizzazioni hanno inoltre diffidato il Ministero della Difesa affinché queste dichiarazioni siano riconosciute con valore amministrativo e non soltanto simbolico.
La risposta delle istituzioni è stata negativa. I proponenti hanno tuttavia ribattuto che, in caso di emergenza e di eventuale reintroduzione della leva tramite decreto, si applicherebbe il codice militare, il quale potrebbe non consentire il ricorso alle procedure ordinarie di riconoscimento dell’obiezione di coscienza. In un simile contesto, un ruolo centrale verrebbe svolto dal Consiglio Supremo di Difesa, presieduto dal Presidente della Repubblica.
Per comprendere appieno la questione, è fondamentale distinguere l’obiezione di coscienza dalla renitenza alla leva. L’obiettore non rifiuta ogni forma di servizio allo Stato, ma si oppone esclusivamente all’uso delle armi. In situazioni di necessità, egli è comunque tenuto a svolgere attività alternative, eventualmente anche in ambito militare, purché senza impiego delle armi e anche in condizioni di pericolo. Questa impostazione è coerente con i principi sanciti dall’articolo 11 della Costituzione italiana, che ripudia la guerra come strumento di offesa e promuove una concezione difensiva dell’ordinamento.
Il riconoscimento giuridico dell’obiezione di coscienza in Italia risale al 1972, con l’approvazione della legge n. 772. Prima di tale data, tuttavia, numerosi giovani avevano già rivendicato questo diritto, sostenuti da movimenti come la Lega Obiezione di Coscienza. Alcuni di essi furono perseguiti penalmente e incarcerati (si stima tra i 300 e i 500), in particolare nella prigione militare di Peschiera del Garda. Successivamente aderirono al movimento di obiezione circa 800.000 giovani. Si trattò di una fase significativa di mobilitazione civile, che contribuì in modo decisivo al riconoscimento normativo del diritto.
In un primo momento, l’obiezione di coscienza al servizio militare (a differenza di quella relativa all’aborto) comportava anche una penalizzazione: il servizio civile sostitutivo aveva una durata di venti mesi, contro i dodici mesi del servizio militare. Questa disparità fu successivamente eliminata, in quanto ritenuta in contrasto con i principi costituzionali, rafforzando così la piena legittimità dell’istituto.
Dal punto di vista giuridico, l’obiezione di coscienza è oggi considerata un diritto consolidato, la cui eventuale compressione richiederebbe un intervento legislativo significativo. Una sua esclusione totale appare dunque un’ipotesi estrema e difficilmente compatibile con i principi di un ordinamento democratico.
Questo diritto trova inoltre riconoscimento anche a livello internazionale. Il Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato nel 1966 ed entrato in vigore nel 1976, tutela la libertà di pensiero, coscienza e religione. Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha chiarito che tale libertà comprende anche l’obiezione di coscienza. Analogamente, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato questo principio nella sentenza Bayatyan contro Armenia del 2011, riconoscendo esplicitamente la protezione di chi rifiuta il servizio armato per motivi di coscienza.
In conclusione, la dichiarazione preventiva di obiezione di coscienza (effettuata fin’ora da più di settemila giovani) non è oggi espressamente prevista dall’ordinamento italiano, ma rappresenta una proposta avanzata da alcuni movimenti per tutelare anticipatamente un diritto fondamentale. Alla luce del suo riconoscimento a livello costituzionale e internazionale, qualsiasi eventuale limitazione richiederebbe condizioni eccezionali e solide giustificazioni giuridiche.