27 Feb Laicità e referendum. Un altro punto di vista
di Silvja Manzi
I referendum costituzionali sono regolati dall’art. 138 della Costituzione che li prevede quando le leggi di revisione della Costituzione, e le altre leggi costituzionali, non sono approvate a maggioranza di due terzi dei componenti delle Camere e vengono richiesti da un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Mentre l’art. 48 della Costituzione disciplina il diritto di voto dei cittadini indicando che il suo esercizio è un dovere civico.
Il 22 e 23 marzo, dunque, si voterà sul seguente quesito referendario: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?».
Si tratta di una riforma che prevede principalmente la distinzione delle carriere dei magistrati giudicanti (giudici) e requirenti (pubblici ministeri) separandone il Consiglio superiore della magistratura (oggi unico); in particolare l’art. 104, così come verrebbe modificato, ribadisce che “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”. A ciascun CSM (secondo l’art. 105 così modificato) spetterebbero le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni dei propri magistrati. Il medesimo articolo trasferisce la giurisdizione disciplinare a un’Alta Corte composta da 15 giudici (ora è lo stesso CSM a valutare i provvedimenti disciplinari dei suoi stessi magistrati). E viene introdotto il sorteggio per una parte dei componenti dei CSM e dell’Alta Corte disciplinare.
In sostanza verrebbero separate non tanto le funzioni di pubblici ministeri e giudici (già la cosiddetta Riforma Cartabia ha limitato a uno il passaggio da una funzione all’altra, L. 71/2022, art. 12) quanto lo sviluppo del proprio percorso professionale per rendere, secondo i fautori della riforma, effettivamente “terzo” il magistrato giudicante (art. 111 della Costituzione: Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale).
È un tema che ha origini lontane e di cui si parla dalla seconda metà degli anni ’80 del Secolo scorso, a partire dal Caso Tortora con le prime campagne referendarie radicali sulla “giustizia giusta”. La Riforma Vassalli del 1988 aveva poi trasformato il processo penale portandolo da un sistema inquisitorio (di stampo fascista, essendo il nostro ordinamento giudiziario basato sul codice Rocco del 1930) a uno accusatorio (il cosiddetto giusto processo) e già mirava alla separazione delle carriere limitandosi però ad agire sui passaggi di funzione.
Negli anni il dibattito è rimasto sempre acceso e si sono susseguite proposte di legge, sia parlamentare sia di iniziativa popolare, e di referendum. Oggi, in qualche modo, si arriva al dunque.
La questione è decisamente trasversale. Si possono trovare autorevoli sostenitori del “sì” e del “no” in ogni schieramento, sia politico sia del diritto. I giuristi, infatti, non hanno una posizione univoca. Presidenti emeriti della Corte Costituzionale si sono espressi in un senso e nell’altro. In linea di massima l’avvocatura penale propende per la separazione, la magistratura no; ma ci sono voci discordanti, tanto tra i penalisti quanto tra i magistrati. E ciascuno schieramento tira dalla propria parte gli uni o gli altri.
Rimanere nel merito della riforma, per poter formarsi un’opinione e decidere se e come votare, sarebbe un sano esercizio laico, reso però molto complesso dalla modalità con cui si sta svolgendo la campagna referendaria. Tanto i principali esponenti del “sì” quanto quelli del “no” stanno conducendo una campagna che si potrebbe facilmente definire becera e non di rado mistificatrice, con una disinformazione che crea confusione e radicalizza le posizioni. La forte politicizzazione di questo referendum, infatti, ha trasformato il voto referendario in una sorta di sondaggio pro o contro il Governo che ha promosso la riforma. Con il risultato che in un periodo storico di disaffezione alla politica chi cerca di farsi un’idea e rimanere sul tema della riforma rimane disorientato preferendo, nel peggiore dei casi, astenersi. Certo, la forte polarizzazione dà l’impressione a ciascuno schieramento di serrare le fila e consolidare il proprio consenso, ma chi ci rimette è la politica e, quindi, il cittadino.
I Costituenti hanno messo nelle mani degli elettori due schede, quella elettorale e quella referendaria. Per votare “sì” o “no” al referendum occorre prendersi un po’ di tempo, informarsi e decidere sul merito della riforma; per confermare o mandare a casa questo Governo occorre attendere la fine della Legislatura e votare quando sarà il momento delle elezioni politiche.