27 Feb La libertà (religiosa e di pensiero) non è uno spazio libero
di Sergio Velluto
178 anni fa, il 17 febbraio del 1848, con la promulgazione delle lettere patenti, Re Carlo Alberto concedeva i diritti civili ai Valdesi, il 29 marzo dello stesso anno toccava agli Ebrei, che diventavano così sudditi del regno Sabaudo.
I Valdesi erano ancora soggetti all’Editto del Duca Amedeo di Savoia del 1730. Secondo tale editto i valdesi non potevano accedere alle professioni liberali, non potevano risiedere né possedere beni fuori di due valli in provincia di Torino, in quelle non potevano avere funzioni amministrative o diventare Sindaci dei loro borghi perché la carica era riservata ai cattolici, non potevano accedere alle Università o alla carriera militare sebbene fossero tenuti a fare i soldati, erano esclusi dai commerci con le altre parti del Regno. Potevano celebrare i loro culti solo al di sopra di una certa quota (altitudine).
Per gli Ebrei, nella maggior parte dei territori della penisola lo strumento giuridico consisteva in un “privilegio”, un documento ad personam che consentiva ad un dato ebreo (medico, prestatore) di stabilirsi insieme a quanti erano legati a lui (familiari, impiegati, servitori, istitutori) nella città; una “condotta”, contratto bilaterale in genere valido per 3-5 anni (talvolta 10-15) regolava minuziosamente le condizioni per la residenza degli ebrei, incluse quelle per l’esercizio del prestito (tassi, procedure, ecc.). Le Sinagoghe non dovevano essere visibili dalla strada e in molti casi dopo la pausa del periodo napoleonico erano stati ripristinati i cancelli dei ghetti.
Con le lettere patenti del 1848 i Valdesi e gli Ebrei sono ammessi a godere di tutti i diritti civili e politici degli altri sudditi. Nulla però è innovato per quel che riguarda il loro culto e le scuole da essi dirette.
Le lettere patenti sono quindi un primo passo verso l’uguaglianza dei diritti civili dei sudditi sabaudi, ma solo nel 1929, con la legge sui culti ammessi n. 1159 del 24 giugno, arriverà una nuova definizione dei rapporti tra Stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica.
La regolamentazione che seguì è figlia del ventennio fascista e conseguente al Concordato del 11 febbraio 1929 che ribadiva la religione Cattolica essere la religione dello Stato italiano. Un solo esempio per tutti sulla dubbia costituzionalità di tali norme è l’articolo 3, tuttora in vigore per le Confessioni religiose che non hanno una Intesa che recita “le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate al Ministero dell’Interno per l’approvazione”. Una norma importante perché riguarda non solo atti civili come i matrimoni, ma anche l’accesso alle carceri e ai luoghi di cura per portare assistenza spirituale.
Per fare un esempio calzante, quanto straniante, è come se la nomina dei parroci dovesse essere approvata dall’On. Piantedosi (Ministro dell’Interno) invece che dal loro Vescovo. Un iter che ci farebbe inorridire come laici e cattolici, per chi lo è, ma che purtroppo è ancora in vigore per talune Confessioni religiose.
Nella Costituzione repubblicana del 1946, tre articoli affermano la parità di diritti religiosi dei cittadini:
articolo 3. “Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione…”
articolo 8. “tutte le Confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge”
articolo 19 “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto”.
L’articolo 8 si rende necessario perché al precedente articolo 7 la norma stabilisce che “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi”. Un doppio registro che di fatto pone una religione su un piano diverso da tutte le altre. La prima attuazione dell’art.8 si avrà solo quaranta anni dopo, nel 1984, quando la chiesa Valdese firmò la prima Intesa. Subito dopo altre Confessioni religiose hanno seguito questa strada, le Assemblee di Dio e la Chiesa Cristiana Avventista del 7 giorno nel 1986, l’Unione delle Comunità Ebraiche nel 1987, fino ad arrivare al numero attuale di 13 Intese.
Tutte le altre Confessioni religiose prive di Intesa sono tutt’ora soggetta alla legge sui Culti ammessi del 1929, mentre numerose altre fedi professate nel nostro Paese (Sikh, Islam, oltre a tante chiese evangeliche) non sono nemmeno riconosciute dallo Stato come Enti di culto e devono ricorrere a stratagemmi per potere sopravvivere e avere una forma giuridica o un regime fiscale.
I giuristi valdesi (in primis il Prof. Giorgio Peyrot) erano consapevoli che la loro intesa avrebbe avuto un ruolo di apripista per le altre che sarebbero arrivate dopo, non una rivendicazione di privilegi ma uno strumento per tutti. Anche per questo strutturarono i primi articoli dell’intesa come una dichiarazione di laicità e di reciproco riconoscimento e indipendenza tra Stato e Chiesa. Non si erano sbagliati perché spesso nella redazione delle loro Intese, altre confessioni religiose hanno ricalcato questo canovaccio.
Art.2 della Intesa tra Chiesa Valdese e Stato: La Repubblica italiana dà atto dell’autonomia e dell’indipendenza dell’ordinamento valdese.
La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell’ambito dell’ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
La Tavola valdese dichiara che essa, gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno a non fare ricorso, per l’esecuzione di provvedimenti da essi presi in materia disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato.
…
Art. 4 della Intesa tra Chiesa Valdese e Stato: La Tavola valdese, nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell’esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso.
La Repubblica italiana prende atto di tale affermazione.
Senza le Intese
Non tutti sono concordi nel considerare valido e risolutivo il regime delle Intese proposto dai Costituenti. Ogni singola Confessione religiosa è libera di definire in tal modo i suoi rapporti con lo Stato, la Costituzione recita “possono” e non “debbono” e comunque il Governo e il Parlamento possono ritardare, bloccare o non approvare le Intese lasciando queste Confessioni nel limbo dei Culti ammessi, talora senza nemmeno concedere loro il riconoscimento giuridico di Ente religioso.
Una delle difficoltà principali alla stipula di un’Intesa deriva dall’essere soggetta all’approvazione governativa e Parlamentare che sottintendono una valutazione politica. Altri grossissimi limiti sono posti dalla differente comprensione del fatto religioso che è subentrata con l’arrivo di fedi diverse da quelle del ceppo giudaico cristiano. Alcuni concetti scontati come l’organizzazione verticistica, la presenza di ministri di culto e di nuove e originali modalità di espressione della fede mettono in crisi il tentativo di “normalizzare” le Confessioni religiose in un modello accettabile dal comune senso giuridico e concettuale.
Sorgono problematiche inedite da risolvere come il caso limite del Kirpan dei Sikh, ai loro occhi uno dei 5 principi della fede, ai nostri un’arma o, nel migliore dei casi, uno strumento liturgico. Approssimazioni che hanno comunque l’effetto di allontanare la stipula di un’Intesa.
Quasi tutte le norme amministrative e i regolamenti degli Enti locali escludono le Confessioni prive di Intesa dai diritti e dalle agevolazioni di cui godono le altre. Nella quasi totalità dei casi, il legislatore locale, senza distinzione di parte politica, per evitare di doversi confrontare con le varie presenze religiose nel suo territorio, spesso senza nemmeno conoscerle, si è affrettato a limitare la platea dei propri interlocutori alle Confessioni religiose che hanno stipulato un’Intesa con lo Stato. Le conseguenze negative di tale pratica amministrativa discriminatoria e penalizzante non ricadono solo sulle Fedi che si vedono privare di alcuni diritti e agevolazioni, ma anche sulle Amministrazioni che perdono la visibilità della presenza interreligiosa nel proprio territorio. Allargare la platea servirebbe a fare emergere il sommerso. In una recente tesi di laurea in Architettura sono stati censiti i luoghi di culto nella Città di Torino: quelli non cattolici sono la maggioranza (161 a fronte di 159 cattolici). E non è un fenomeno dovuto all’”invasione” musulmana se si considera che i luoghi di preghiera islamici in Città sono solo 22.
L’utilizzo strumentale e politico di norme tributarie e dei regolamenti edilizi (in questo caso attraverso le norme per il cambiamento della destinazione d’uso dei locali) ostacola la libertà di culto costringendo le comunità religiose ad una clandestinità involontaria e forzata nonostante esistano almeno tre pronunciamenti che hanno chiarito che questo comportamento del legislatore locale è incostituzionale:
- La sentenza del TAR n. 195 del 1993 recita: per l’ammissione ai benefici previsti dalla legge (omissis) in mancanza di un’intesa con lo Stato, la natura di confessione può risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri o comunque dalla comune considerazione…il principio di eguale libertà di culto sancito nell’art. 8 comma 1 della Costituzione sarebbe violato dalle norme regionali che prevedono, soltanto per la Chiesa Cattolica e per le confessioni che hanno stipulato un’intesa con lo Stato, una disciplina urbanistica specifica e l’assegnazione di contributi.
- la Corte Costituzionale si pronuncia con la sentenza n. 346 del 2002, confermando i principi già espressi nella sentenza del 1993 verso la regione Abruzzo.
- La Corte Costituzionale si pronuncia nuovamente con la sentenza n. 63 del 2016 affermando che “a prescindere dalla stipulazione di intese, l’eguale libertà di organizzazione e di azione è garantita a tutte le confessioni dai primi due commi degli artt. 8 e 19 della Costituzione. la Regione è titolata, nel governare la composizione dei diversi interessi che insistono sul territorio, a dedicare specifiche disposizioni per la programmazione e la realizzazione di luoghi di culto; viceversa, essa esorbita dalle sue competenze, entrando in un ambito nel quale sussistono forti e qualificate esigenze di eguaglianza, se ai fini dell’applicabilità di tali disposizioni, impone requisiti differenziati e più stringenti per le sole confessioni senza intesa”.
Persino il Comune di Torino, una realtà spesso indicata come eccellenza e laboratorio dell’interculturalità e del dialogo interreligioso, prevede un Regolamento TARI riservato alle sole Confessioni religiose che hanno una Intesa con lo Stato.
Questo è lo stato dell’arte. Più di una volta il Parlamento italiano ha cercato di discutere una Legge sulla Libertà religiosa e di pensiero, alcune proposte furono formulate dall’On. Valdo Spini, la più recente dall’on. Roberto Zaccaria, ma giacciono dimenticate.
L’attuale livello del confronto tra maggioranza e opposizione non fa sperare bene per una ripresa del dibattito che su questi temi dovrebbe superare le logiche di parte per assumere la libertà di religione e di coscienza, anche per chi non crede o crede in modo non convenzionale, come questione centrale e indicatrice del livello di democrazia di un Paese.
Le difficoltà ci sono, eppure una legge sulla Libertà di pensiero e religione che attui il principio dell’art. 19 della Carta costituzionale è l’unica strada percorribile.
(Per approfondire: La prima attuazione dell’art. 8 della Costituzione. L’intesa valdese e il contributo di Giorgio Peyrot di Ilaria Valenzi, Roma, Carocci, 2025)