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Adozione maggiorenni: possibilità con meno di 18 anni di differenza

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 5/2024 per gli unici casi nei quali lo scostamento sia esiguo e sempre che sussistano motivi meritevoli, partendo dalla vicenda di una famiglia “ricomposta” .

 

Tratto da Diritto, articolo di Dott.ssa Concas Alessandra

 

1. In che cosa consiste l’adozione di maggiorenni

L’adozione di maggiorenni è uno strumento che mira a fare la differenza con l’adozione dei minorenni, a tutelare in modo primario l’interesse dell’adottante senza figli che desideri trasmettere a qualcuno il proprio patrimonio e il nome della famiglia.
In altri casi può essere un mezzo per fornire un’assistenza duratura a un soggetto che ha bisogno, come ad esempio a una persona che ha un handicap.
La persona maggiorenne con l’adozione acquista la qualifica di figlio adottivo.
La domanda di adozione deve essere proposta al Presidente del Tribunale del luogo dove ha la residenza l’adottante.
Si devono prestare i consensi dell’adottante e dell’adottando e gli assensi dei soggetti interessati richiesti dalla legge.
Il Tribunale, assume le opportune informazioni, verifica se le condizioni della legge sono state adempiute e se l’adozione conviene all’adottando.
Sentito il Pubblico Ministero, emette una sentenza con la quale decide di fare luogo o non fare luogo all’adozione e il provvedimento di adozione viene trascritto a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
a sentenza può essere impugnata davanti alla Corte d’ Appello dall’adottante, dal Pubblico Ministero e dall’adottando entro 30 giorni dalla comunicazione.
L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio, conserva i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, non acquista alcun rapporto civile con i parenti dell’adottante, acquista i diritti successori nei confronti dell’adottante.
L’adottante non acquista nessun rapporto civile con la famiglia dell’adottato e non acquista diritti successori nei confronti dell’adottato.
Gli effetti si producono dalla data del provvedimento che pronuncia l’adozione. Per approfondire ulteriormente sulla normativa dell’adozione, consigliamo il volume Formulario commentato della famiglia e delle persone dopo la riforma Cartabia, impostato sulla pratica e sulle formule.

2. La decisione della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 5/2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 291 comma 1, del codice civile nella parte nella quale, per l’adozione di maggiorenni, non permette al giudice di ridurre l’intervallo minimo di età di diciotto anni tra adottante e adottando nei casi di esiguo scostamento e se dovessero sussistere motivi di carattere meritevole.
La questione venne sollevata dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Firenze in occasione della richiesta di adozione da parte di una signora, coniugata con un vedovo, nei confronti del figlio maggiorenne dello stesso che, dall’età di cinque anni, ha convissuto con loro, dopo essere convolati a nozze.
Nel caso specifico, la differenza di età tra richiedente e adottando è pari a 17 anni e 3 mesi.
La Consulta ha rilevato come l’adozione di persone maggiori di età abbia perso la funzione  tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, diventando uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, sia rivolta a suggellare legami “affettivo-solidaristici” che, consolidatisi di fatto nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell’identità dell’individuo e di istanze di solidarietà.
La Corte Costituzionale ha assunto come figura di esempio, quella delle cosidette famiglie ricomposte, nelle quali alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono altri legami definiti da una misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare, per poi ricomprendere nella nuova funzione dell’istituto, a un’altra declinazione delle esigenze di solidarietà, anche situazioni nelle quali ci sono persone, spesso anziane, che affidano all’adozione il rafforzamento di un vincolo di solidarietà, che di fatto era stato instaurato con l’adottando.
La sentenza in questione, ha stabilito che, nella conformazione attuale dell’istituto dell’adozione del maggiorenne, sia evidente l’irrazionalità di una regola sul divario di età, che non possiede un margine di flessibilità perché destinata ad entrare in attrito, nell’assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all’identità personale (art. 2 Costituzione).
La Corte ha individuato il punto di equilibrio tra la regola del divario di età fissata dal codice civile e il diritto all’identità della persona, anche nelle formazioni nelle quali esprime e forma la sua personalità, nell’accertamento rimesso al giudice che, caso per caso e bilanciando gli interessi coinvolti, individuati in relazione alla funzionalità dell’istituto, provvederà a valutare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogare alla previsione del codice civile  se la riduzione di quel divario risulti esigua.
L’intervallo ordinario di diciotto anni continua a valere come regola che richiama la necessità di conservare una ragionevole limitazione del divario che esiste in natura tra genitore e figlio.

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