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Coppie omoaffettive e adozioni: la normativa

Di Mara Morelli. Tratto da La legge per tutti

L’adozione della coppia omosessuale è un tema dibattuto in tutto il mondo e ha suscitato opinioni contrastanti. In questo articolo, esamineremo l’adozione da parte di coppie dello stesso sesso, i diritti dei bambini ad avere una famiglia amorevole e le questioni legali che circondano l’adozione omosessuale. In particolare, approfondiremo i vantaggi e gli svantaggi dell’adozione da parte di coppie omosessuali, esaminando le posizioni dei sostenitori e degli oppositori di questa pratica. Esploreremo anche i vari approcci legali alla questione, con un’analisi delle normative vigenti in diversi paesi del mondo.

Ma le coppie omosessuali possono accedere all’adozione? In realtà, esiste una possibilità. La legge prevede, infatti, l’adozione in casi particolari che, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai prevalente, consente anche al genitore omosessuale (cosiddetto genitore sociale) di adottare il figlio del partner biologico. L’importante è che l’adozione risponda al preminente interesse del minore. Nell’articolo che segue ti spiegherò come e quando le coppie omosessuali possono adottare.

Indice

  • Le unioni civili
  • L’adozione da parte delle coppie omosessuali: cosa dice la legge?
  • Le coppie omosessuali possono adottare?
  • Come possono adottare le coppie omosessuali?

 

Le unioni civili

Prima di capire se le coppie omosessuali possono adottare, occorre fare una brevissima premessa sulle unioni civili. La legge Cirinnà ha previsto la possibilità per le coppie maggiorenni dello stesso sesso di costituire un’unione civile. In tal modo, la coppia può acquisire una serie di diritti e doveri analoghi a quelli previsti per il matrimonio.

Possono costituire un’unione civile due persone:

  • dello stesso sesso;
  • maggiorenni;
  • capaci di intendere e di volere;
  • che abbiano la libertà di stato (cioè, non devono essere già sposate o unite civilmente con altre persone).

Per costituire un’unione civile basterà che la coppia renda una dichiarazione all’ufficiale di stato civile (del Comune scelto) alla presenza di due testimoni. In questa dichiarazione la coppia indica la residenza comune e può, altresì, decidere di adottare un cognome comune, scegliendolo tra i cognomi originari, cosicché una delle due parti potrà anteporlo o posporlo al proprio cognome di origine. Non sono previste attività preliminari, come avviene invece per il matrimonio che deve essere preceduto dalle pubblicazioni.

L’ufficiale di stato civile dovrà procedere all’iscrizione dell’atto di costituzione dell’unione civile nel registro delle unioni civili e alla sua annotazione nell’atto di nascita delle parti, come accade per il matrimonio. Infine, si provvederà alla registrazione degli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile.

A seguito dell’unione civile, la coppia:

  • acquista gli stessi diritti e gli stessi doveri: ad esempio, l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione;
  • è tenuta a contribuire, in base alle proprie sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo, ai bisogni della famiglia;
  • concorda l’indirizzo di vita familiare.

 

L’adozione da parte delle coppie omosessuali: cosa dice la legge?

La legge Cirinnà, pur regolando le unioni civili, non ha previsto la possibilità per le coppie omosessuali di adottare un bambino. Durante l’iter di approvazione della legge, infatti, è stata eliminata la cosiddetta stepchild adoption (fortemente voluta dalla stessa senatrice Cirinnà), ossia la facoltà di adottare il figlio del partner biologico. Si pensi, ad esempio, ad una coppia di donne, di cui una sia già mamma di un bambino avuto da una precedente relazione.

La possibilità di adottare il figlio del partner biologico è, invece, prevista per i coniugi eterosessuali, grazie all’istituto dell’adozione in casi particolari. Tale tipologia di adozione consente al minore, pur in mancanza di alcuni requisiti come, ad esempio, lo stato di abbandono, di avere una famiglia che ne garantisca una crescita sana ed equilibrata.

 

Le coppie omosessuali possono adottare?

Stando alla legge, le coppie dello stesso sesso non possono adottare. Tuttavia, la giurisprudenza ha colmato la lacuna legislativa, riconoscendo al genitore omosessuale (cosiddetto genitore sociale) la possibilità di adottare il figlio del partner biologico, a condizione che:

  • tra il genitore sociale e il minore sussista un legame familiare stabile e consolidato;
  • l’adozione risponda al preminente interesse del minore;
  • l’adozione sia conforme all’ordine pubblico nazionale: vale a dire all’insieme dei principi fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione e vigenti nello Stato italiano. Secondo i giudici, l’adozione a favore di una coppia gay non è contraria all’ordine pubblico nazionale. Ciò in quanto il minore ha il diritto di godere della relazione affettiva instaurata con le persone che, di fatto, fanno parte della sua vita e, quindi, del suo nucleo familiare (ciò a prescindere dai legami genetici e dall’orientamento sessuale).

In presenza di tali presupposti, si potrebbe quindi procedere nella forma dell’adozione prevista in casi particolari anche per le coppie omosessuali.

 

Come possono adottare le coppie omosessuali?

Chi intende chiedere l’adozione del figlio del partner biologico deve presentare una domanda al tribunale per i minorenni (del distretto in cui si trova il minore). Il tribunale dovrà verificare l’esistenza dei requisiti previsti dalla legge per l’adozione in casi particolari. Nello specifico, occorre accertare:

  • la constatata impossibilità di affidamento preadottivo;
  • l’età dell’adottante superiore di almeno 18 anni quella dell’adottando;
  • il consenso dell’adottante;
  • il consenso dell’adottando che abbia compiuto i 14 anni (se il bambino ha compiuto i 12 anni deve essere sentito);
  • l’assenso dei genitori e del coniuge dell’adottando. Nel caso in cui il rifiuto dell’assenso sia ritenuto dal tribunale ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, l’adozione sarà disposta ugualmente.

Per valutare se l’adozione risponde al preminente interesse del minore, il giudice può disporre delle indagini tramite i servizi sociali. La verifica riguarderà:

  • l’idoneità affettiva dell’adottante e la sua capacità di educare ed istruire il minore;
  • la situazione patrimoniale ed economica della coppia;
  • la salute e l’ambiente familiare;
  • i motivi per i quali l’adottante desidera adottare il minore: ad esempio, in virtù di un rapporto affettivo pregresso tra il bambino e la compagna della mamma;
  • la personalità del minore.

La giurisprudenza, inoltre, ha previsto anche la possibilità che possa essere trascritto in Italia il certificato di nascita di un bambino nato in seguito a procreazione medicalmente assistita, indipendentemente dall’orientamento sessuale.

In mancanza di una norma ben definita, sopperisce la giurisprudenza. Ad esempio, in una coppia di donne, unite civilmente, una delle due decide di procedere ad inseminazione artificiale, ricorrendo ad un donatore maschio anonimo, all’estero, dando alla luce due bambini.

La partner della madre biologica riesce ad ottenerne l’adozione, al sussistere dei presupposti in precedenza indicati.

Più complessa è l’ipotesi della cosiddetta maternità surrogata, pratica nota comunemente come utero in affitto, in cui la coppia decide di ricorrere alla gestazione effettuata da un’altra donna. Si tratta spesso di coppia costituita da due uomini, in cui vi sia il padre biologico, donatore dei gameti, ed il genitore di intenzione, vale a dire colui che intenda adottarne il figlio.

La surrogazione di maternità risulta essere vietata dall’ordinamento italiano, in quanto in violazione del principio di ordine pubblico, posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità della gestante e l’istituto dell’adozione stessa; sicché il provvedimento giurisdizionale straniero di filiazione non può essere trascritto in Italia.

Tuttavia, il bambino nato da maternità surrogata deve godere dei medesimi diritti di coloro che siano nati in differenti condizioni, per cui, al fine di riconoscere il rapporto genitoriale, si fa riferimento all’istituto dell’adozione in casi particolari.

Di conseguenza, anche nel nostro Paese il minore ha il diritto ad essere identificato come figlio di due genitori omosessuali.

 

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