02 Dic La Corte costituzionale salva l’obbligo vaccinale
Respinti i ricorsi contro l’obbligo di vaccino contro Covid-19 per il personale sanitario. Per la Consulta sono “non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico”
Tratto da wired, di Kevin Carboni
La Corte Costituzionale si è espressa sulla legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale, introdotto nel 2021 come strumento per arginare la pandemia da Covid-19 e causa di forti polemiche e ricorsi giudiziari fin dai suoi primi giorni di “vita”.
La vicenda:
- Il giudizio
- I ricorsi
- Evoluzione dell’obbligo vaccinale
Il giudizio
Come si legge in una nota, “la Corte ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali. Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull’obbligo vaccinale del personale sanitario. Ugualmente non fondate, infine, sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico”.
I ricorsi
Contro la legittimità dell’obbligo vaccinale, si sono schierati i tribunali di Brescia, Catania e Padova, il Tar della Lombardia e il Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia. In particolare lo scontro si è acceso sul decreto legge del primo aprile 2021 numero 44 (convertito, con modifiche, dalla legge 28 maggio 2021, numero 76) e su quello del 24 marzo 2022 numero 24, che hanno istituito l’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari, pena la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, fino al 31 dicembre 2022, ma fatto cessare dal governo Meloni il primo novembre scorso, con il decreto legge del 31 ottobre 2022, numero 162).
In sintesi, le istanze di questi uffici giudiziari possono essere raccolte in tre punti essenziali. La prima riguardava la mancata previsione, per i non vaccinati, della possibilità di essere impiegati in mansioni che non prevedessero il contatto con il pubblico, assicurandogli così l’accesso alla retribuzione. La seconda contestava l’obbligo vaccinale anche per chi svolgeva il proprio lavoro a distanza, e dunque senza alcun rischio di contagio. Infine, è stata impugnata anche l’imposizione della somministrazione delle dosi senza la garanzia che il vaccino non provocasse effetti collaterali, anche gravi.
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