Tratto da valigiablu, di Roberta Covelli
PROPOSTO L'EMENDAMENTO PER SOSTITUIRE LA NORMA 'ANTI-RAVE'
Aggiornamento 2 dicembre 2022: Nella fase di conversione del decreto legge 162/2022, il Governo ha presentato un emendamento per sostituire integralmente l’articolo 5, che introduce la cosiddetta norma anti-rave. La proposta di modifica riguarda sia la formulazione, sia la collocazione, sia alcuni elementi sostanziali del nuovo delitto, ma restano intatte molte criticità. Il nuovo reato, sintatticamente più in linea con la formulazione delle altre norme del codice penale, non sarebbe più il 434-bis cp, bensì il 633-bis cp: in questo modo non si tratterebbe più di reato contro l’incolumità pubblica, ma di reato contro il patrimonio. Quanto alla sostanza del reato, si propone di eliminare il requisito numerico (50 persone) e di aggiungere quello sonoro, prevedendo che i raduni punibili siano quelli “musicali”. Verrebbe poi eliminato il riferimento al codice antimafia e quindi l’applicabilità delle misure di prevenzione, tra cui la sorveglianza speciale, contro gli indiziati del reato in questione. Infine, mentre nel testo originale (tuttora vigente) si parla di raduni da cui “può derivare un pericolo”, nella proposta di modifica si prevede che il reato si verifichi quando “dall’invasione deriva una situazione di concreto pericolo”, quindi rendendo attuale e non più solo potenziale il pericolo. La pena resta invece la stessa: da tre a sei anni, da 1000 a 10000 euro di multa. Si consente così il ricorso alle intercettazioni (che sono ammesse dal codice di procedura penale per delitti non colposi per i quali il massimo della pena sia superiore a cinque anni). E restano valide le critiche relative alla severità e alla proporzionalità del reato in questione: l’invasione per profitto è punita con una pena molto minore (da 1 a 3 anni, da 103 a 1032 euro) rispetto al nuovo reato di invasione per raduni musicali.
Il primo provvedimento ufficiale del governo Meloni, il decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, introduce un nuovo reato: invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica. Nonostante la cronaca degli ultimi giorni abbia indotto molti, compresa la Presidente del Consiglio in conferenza stampa, a collegare il nuovo reato al rave party di Modena, è lecito dubitare che una festa, per quanto non autorizzata, sia davvero la ragione di simili scelte di politica penale. La perplessità non riguarda solo la rapidità di intervento normativa rispetto al suo pretesto, quanto il suo porsi in coerenza con i provvedimenti in materia di ordine pubblico varati, tre anni fa, dal governo gialloverde e dall’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini, e in parte anche dal suo precedessore, Marco Minniti. In ogni caso, a prescindere dalle ragioni occulte o palesi dell’intervento normativo, bisogna ricordare che una legge è generale e astratta: riguarda tutti, non solo coloro contro i quali il legislatore del momento intende indirizzare la sua repressione. È il caso allora di lasciare da parte le opinioni e partire dai fatti. E i fatti, in materia giuridica, iniziano sempre dal testo della norma e dalla sua collocazione sistematica.

Cosa dice il decreto

L’articolo 5 del decreto 162/2022 incide su due codici: il codice penale, con l’introduzione dell’articolo 434-bis, e il codice antimafia (D.lgs. 159/2011), allargando l’applicazione delle misure di prevenzione anche “ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 434-bis del codice penale”. Già questo duplice intervento lascia intendere il livello di offensività che il legislatore collega a un delitto simile, ma prima di affrontarne le implicazioni bisogna capire quale sia il fatto di reato. Il primo comma del nuovo art. 434-bis cp, nel definire l’azione delittuosa, la descrive così: L'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica.
Tratto da volerelaluna

L’ubbidienza è comunque una virtù? Di fronte alla legge ingiusta non c’è modo di reagire legalmente? È possibile essere “ribelli secondo il diritto”, secondo la Costituzione? Appellarsi sempre e comunque alla legge è un modo per discolpare la coscienza. Le leggi, dicevano gli Antichi, sono mura che proteggono la città. Perciò, alle leggi si deve ubbidire. Lo dice, sebbene non ce ne sarebbe stato bisogno, anche l’articolo 54 della Costituzione. Ma ubbidire sempre? Anche quando la legge è la legalizzazione dell’arbitrio? Davvero la Costituzione immagina, come condizione ideale, una massa d’individui passivi, marionette mosse dai fili tenuti in mano dal burattinaio-legislatore? L’obbligo di ubbidire alla legge vale anche quando lo Stato di diritto si trasforma in “Stato di arbitrio” o “di delitto”, secondo la celebre espressione che Hannah Arendt ha usato a proposito di certi regimi dell’Europa tra le due guerre?

La questione non ha solo un aspetto morale, ma ne ha anche uno strettamente giuridico. Nei sistemi costituzionali come è il nostro, alla legge si deve ubbidienza, fino al momento in cui essa eventualmente sia abrogata o dichiarata incostituzionale. Ma, valgono oggi illimitatamente gli assiomi del legalismo: ita lex, e dura lex sed lex?

La questione ‒ non in astratto ma secondo il vigente ordinamento costituzionale ‒ non è nuova. Si è affacciata numerose volte, di fronte, per esempio, a leggi che volevano imporre ai medici degli ospedali l’obbligo di segnalare all’autorità di P.S. gli stranieri irregolari; oppure, di fronte ad analoga imposizione ai presidi di scuola di denunciare i genitori degli studenti, ugualmente irregolari.