Dal 29 aprile 2023 e fino alla chiusura delle operazioni di voto – ai sensi dell’art. 15, comma 2, della delibera AGCOM n. 87/23/CONS, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 – è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione o a quelle rilevazioni che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l’elettorato.