Tratto da Altreconomia di Gianfranco Schiavone 

“Nessuna differenza di trattamento basata esclusivamente o in misura decisiva sull’origine etnica della persona è suscettibile di ottenere obiettiva giustificazione in una società contemporanea fondata sui principi del pluralismo e il rispetto per le differenti culture”. Così scriveva la Corte europea dei diritti umani nella sentenza Timishev vs. Russia (55762/00 e 55974/00) del 13 dicembre 2005 (da settembre 2022 la Russia non fa più parte della Convenzione).